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Presentazione dello Studio Teologico San Zeno

Lo Studio Teologico San Zeno propone un ciclo completo di studi a livello universitario della durata di cinque anni.

Le lezioni, concentrate nella prima parte della settimana (Lun e Mart: 8,40-15,40; Merc: 8,40-13), garantiscono un ampio spazio per la pianificazione personale.

Sono ammessi gli/le studenti che siano in possesso di un diploma di scuola media superiore e che rispondano ai requisiti previsti dallo statuto. Conferisce il titolo accademico di Baccellierato, rilasciato dalla Facoltà Teologica del Triveneto, a cui è affiliato.

Il titolo accademico di Baccellierato in teologia, riconosciuto civilmente come diploma universitario (vd sotto), apre l’accesso ai gradi accademici successivi: licenza in teologia e dottorato in teologia. Dal punto di vista professionale, con l’integrazione dei corsi propriamente didattici (3 esami + tirocinio) da sostenere presso l’ISSR di Verona, abilita all’insegnamento della religione cattolica nelle scuole di stato.

  • La frequenza alle lezioni è obbligatoria.
  • Sono ammessi uditori, anche per singoli corsi.

[Estratto dalla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale – n. 62 del 16 marzo 1994, p. 4: Decreto del Presidente della Repubblica del 2 febbraio 1994, n. 175]

«La Repubblica italiana e la Santa Sede, in prima attuazione dell’art. 10, n. 2, comma 1, dell’accordo con protocollo addizionale firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, fermo restando quanto stabilito dal punto 4 dell’intesa 14 dicembre 1985 tra l’autorità scolastica e la Conferenza episcopale italiana (decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751), hanno determinato quanto segue:

Art. 1.
Le Parti concordano nel considerare, oltre alla teologia, disciplina ecclesiastica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10, n. 2, comma 1, dell’accordo di revisione del Concordato 18 febbraio 1984, ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121, la disciplina “Sacra Scrittura”.

Art. 2.
I titoli accademici di baccalaureato e di licenza nelle discipline di cui all’art. 1, conferiti dalle facoltà approvate dalla Santa Sede, sono riconosciuti, a richiesta degli interessati, rispettivamente come diploma universitario e come laurea con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, su conforme parere del Consiglio universitario nazionale. Il riconoscimento è disposto previo accertamento della parità della durata del corso di studi seguito a quella prevista dall’ordinamento universitario italiano per i titoli accademici di equivalente livello; si dovrà anche accertare che l’interessato abbia sostenuto un numero di esami pari a non meno di 13 annualità d’insegnamento per i titoli da riconoscere come diploma universitario, e pari a non meno di 20 annualità d’insegnamento per i titoli da riconoscere come laurea.
Al predetto fine l’interessato dovrà produrre il titolo accademico conseguito, corredato dall’elenco degli esami sostenuti, in copia rilasciata dalla facoltà che lo ha conferito, autenticata dalla Santa Sede».

Secondo la legislazione oggi vigente in Italia «i titoli accademici in Teologia e nelle altre discipline ecclesiastiche, determinate d’accordo tra le Parti, conferiti dalle Facoltà approvate dalla S. Sede, sono riconosciuti dallo Stato» (art. 10.2 Legge del 25 marzo 1985, n. 121, cfr. Suppl. Ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 85 del 10 aprile 1985).
Inoltre con DPR del 2 febbraio 1994, n. 175, viene approvata l’Intesa Italia – S. Sede per il riconoscimento dei titoli accademici pontifici (cfr. sopra, l’art 2 del DPR n. 175).
Pertanto, i titoli accademici di BaccalaureatoLicenza e Dottorato sono riconosciuti validi ai fini dell’insegnamento della Religione Cattolica nella scuola pubblica secondo le nuove norme dell’Intesa tra il Ministero della Pubblica Istruzione e la Conferenza Episcopale Italiana.

I titoli di Licenza e di Dottorato in Teologia sono riconosciuti validi se vidimati dalle competenti Autorità ecclesiastiche e civili:

a) per immatricolazione nelle Università e Istituti universitari statali e liberi. Ai fini di esenzioni parziali o totali da corsi universitari, a discrezione delle Autorità accademiche, anche i certificati originali degli studi compiuti debbono essere preventivamente vidimati e legalizzati (Circolare del M.P.I. n. 3787 del 2 ottobre 1971);

b) per abilitazione all’insegnamento nelle Scuole Medie di 1° grado, meramente private, o legalmente riconosciute, o pareggiate, dipendenti o meno da enti ecclesiastici o religiosi. Tale riconoscimento viene concesso, mediante la dichiarazione ministeriale di equipollenza al titolo statale, a coloro che hanno superato, con esito positivo, due esami: uno di italiano e uno di storia civile, presso una Facoltà o Istituto universitario statale o libero (Art. 7 del R.D. del 6 maggio 1925 n. 1084);

c) per ammissione ai concorsi-esami di Stato per il conseguimento dell’abilitazione o idoneità all’insegnamento nelle scuole o istituti, parificati o pareggiati di istruzione media di 1° e 2° grado, dipendenti da enti ecclesiastici o religiosi, relativamente a quelle discipline per le quali sono richieste le lauree in Lettere o in Filosofia conseguite presso le Università statali o libere (Art. 31 della Legge 19 gennaio 1942 n. 86);

d) per esercizio provvisorio dell’insegnamento nei tipi e gradi di scuola di cui alla precedente lettera c), in attesa del conseguimento delle corrispondenti abilitazioni per esami di Stato (Nota ministeriale del 5 dicembre 1958 e successive estensioni: n. 411 del 10 novembre 1964; n. 498 del 29 novembre 1965; n. 429 del 15 novembre 1966);

e) come Laurea o Laurea magistrale per la partecipazione ai Concorsi ove è richiesta una Laurea magistrale senza specificare in quale disciplina.

a) richiedere alla Segreteria dell’Istituto il certificato originale di Baccalaureato o di Licenza con l’elenco degli esami sostenuti, che andrà a comporre il “certificato integrativo”. Assicurarsi che detto certificato contenga la seguente dichiarazione:

  • Per il Baccalaureato:

    «Con riferimento a quanto previsto dal D.P.R. n.175 del 2 febbraio 1994, si certifica che la didattica complessiva per il conseguimento del titolo di Baccalaureato o di Licenza non è inferiore a 13 annualità. Si dichiara inoltre che a seguito delle innovazioni introdotte nell’ordinamento didattico universitario italiano con il D.M. 509/99 e successivamente con il D.M. 270/2004 i crediti acquisiti relativamente al Baccalaureato in Teologia corrispondono rispettivamente ai 180 crediti necessari per il conseguimento della Laurea nell’Ordinamento universitario italiano»

  • Per la Licenza:

    «Con riferimento a quanto previsto dal D.P.R. n.175 del 2 febbraio 1994, si certifica che la didattica complessiva per il conseguimento del titolo di Licenza non è inferiore a 20 annualità. Si dichiara inoltre che a seguito delle innovazioni introdotte nell’ordinamento didattico universitario italiano con il D.M. 509/99 e successivamente con il D.M. 270/2004 i crediti acquisiti relativamente al Baccalaureato in Teologia corrispondono rispettivamente ai 180 crediti necessari per il conseguimento della Laurea nell’Ordinamento universitario italiano. Inoltre i crediti acquisiti con il grado successivo al Baccalaureato cioè la Licenza corrispondono rispettivamente ai 120 crediti necessari per il conseguimento della Laurea Magistrale nell’ordinamento universitario italiano. Pertanto il totale dei crediti acquisiti per la Licenza in Teologia è di 300»

b) recarsi presso la Congregazione per l’Educazione Cattolica (P.za Pio XII, n.3, davanti alla Basilica di S. Pietro, III piano, tel. 06-69.88.41.67) muniti dei seguenti documenti: originale del diploma e fotocopia da autenticare; certificato degli anni di iscrizione, degli esami sostenuti e delle eventuali convalide, con i relativi voti e fotocopia; nulla osta (solo per i diaconi, i sacerdoti e i religiosi) del proprio Ordinario alla richiesta di riconoscimento del titolo (versando una quota aggiuntiva l’intera procedura viene attuata dagli officiali della Congregazione);

c) recarsi presso la Segreteria di Stato della S. Sede (Palazzo Apostolico, ingresso portone di bronzo, III piano) con la copia autenticata del diploma e del certificato degli esami per ottenere l’autentica delle firme;

d) recarsi presso la Nunziatura Apostolica in Italia (Via Po, 27) con i due atti per ottenere il visto;

e) recarsi presso la Prefettura di Roma, ufficio Bollo (Via Ostiense 131/L, secondo piano, aperto lun./merc./ven. ore 9-12) con marca da bollo da euro 16,00 per ottenere la vidimazione (per raggiungerlo: metropolitana linea B, fermata Garbatella);

f) consegnare il tutto, trattenendone opportunamente fotocopia, corredato da domanda in carta semplice (redatta autonomamente), presso il Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica, Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l’internazionalizzazione della formazione superiore (Via Michele Carcani, 61 – 00153 Roma – Ufficio IV).

Gli studenti esteri debbono recarsi: a) alla rispettiva Ambasciata presso la S. Sede, dopo essersi recati presso la Congregazione per l’Educazione Cattolica e presso la Segreteria di Stato; b) oppure al Consolato della rispettiva nazione facendo prima vidimare i documenti presso la Congregazione per l’Educazione Cattolica, la Segreteria di Stato, la Nunziatura Apostolica presso lo Stato italiano e la Prefettura di Roma.

Allegati utili

In questo elenco potrete scaricare i documenti utili ad approfondire l’argomento.

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